Statuto del Club

Art.  1)  Associazione morale di promozione sociale e culturale Legendary Classic Cars Bracciano (l’”Associazione”) ente non commerciale, senza scopo di lucro, costituito a tempo indeterminato, con sede in Bracciano (Roma), Via Sant’Antonio n. 27, riunisce i cultori della Motorizzazione Storica che sono ammessi ad esserne soci ai sensi del successivo art. 3).

Art.  2)  Scopi  dell’Associazione sono  quelli  di  perseguire  le finalità  dell’interesse  generale  della Motorizzazione  Storica, secondo le direttive dell’ASI che si impegna a rispettare.
A tal fine l’Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la  possibilità  ai  soci  di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell’acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli.
L’Associazione organizzerà manifestazioni nell’ambito e sotto l’osservanza dei regolamenti dell’ASI e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all’estero, organizzate da altri enti.

Art. 3) L’Associazione si otterrà a seguito di  presentazione  di  apposita  domanda, accompagnata dalla quota sociale corredata dalla firma di presentazione di almeno un socio. l’Associazione  diventa  operante  a  seguito dell’approvazione  della  stessa  da  parte del  Consiglio Direttivo.
I Soci hanno diritto ad usufruire dì tutti i benefici derivanti dal loro stato di soci dell’Associazione e di tesserati ASI cui la stessa è federata, nonchè a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni  dell’ASI.

Art. 4): II vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi:  per  volontarie  dimissioni oppure non rinnovo tessera,   per   morte,   per   esclusione,   per   scioglimento del l’Associazione.
L’esclusione è pronunciata insindacabilmente e inappellabilmente da! Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, allorchè il socio abbia gravemente violato i regolamenti dell’Associazione o dell’ASI o abbia mancato ai più elementari principi dell’associazione, ovvero con qualunque comportamento, possa in qualche modo aver disonorato l’Associazione e/o l’ASI.
E’ prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  modalità  associative volte  a  garantire l’effettività  del   rapporto   medesimo:   è   espressamente   esclusa   la temporaneità della partecipazione alla vita associativa .

Art. 5) Possono partecipare alla vita dell’Associazione, senza acquisire la posizione di soci, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 18 anni, che abbiano rapporti parentali con Soci del sodalizio, i quali se ne assumono espressa responsabilità ad ogni effetto.

Art. 6) i soci vengono distinti in fondatori (come da atto costitutivo), ordinari e onorari designatii dal consiglio direttivo le quote sociali annuali stabilite dal consiglio direttivo devono essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno. Decadono dalla qualità di socio ordinario e fondatori, i soci che non abbiano versato la quota annuale entro il 28 febbraio di ogni anno

Art. 7): Gli organi del Club sono:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. Il Collegio dei Probiviri.

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 8): L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto, e di due deleghe.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

  1. Approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale;
  2. Elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri tra tutti i soci;
  3. Fissa le direttive generali ed organizzative dell’attività dell’Associazione;
  4. Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, o da almeno 10 (dieci) soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea;
  5. Delibera sugli altri argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente


Art. 9)
L’Assemblea dei soci si riunisce, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascuno anno, allo scopo di approvare il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo e per !a trattazione degli altri argomenti indicati nell’articolo precedente.
Si riunisce, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto.
l’Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.
E’ espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonchè la libera eleggibilità, ad esser componenti degli organi dell’Ente, di tutti i soci. Tutte le cariche dell’Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate  da idonea  documentazione.


Art. 10)
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante una convocazione spedita, per posta oppure via email ad ogni socio almeno 15 giorni prima di quello fissato.
La comunicazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi almeno tre ore dopo, quella fissata per la prima convocazione, oltre agli altri casi previsti nello Statuto.

Art. 11) L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le votazioni sono  ammesse massimo due deleghe per socio


Art. 12)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice ­Presidente più anziano di età o, in mancanza di questi, da uno dei propri componenti nominato  dall’’Assemblea stessa.
Funge da Segretario dell’Assemblea, il Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, un socio designato all’uopo dal Presidente dell’Assemblea.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri compreso il Presidente eletto dell’Assemblea, numero in ogni caso dispari che viene determinato dall’Assemblea  ordinaria dei Soci.
L’Assemblea procede all’elezione dei membri che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti Consiglieri tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione,  ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
I soci che intendono presentarsi alla carica del Consigliere, devono presentare regolare candidatura alla segretaria dell’Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo.


Art. 14)
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti almeno un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, questi due ultimi anche tra soggetti esterni al Consiglio. Il Tesoriere può anche f ungere da Segretario e viceversa.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su tutte !e materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. Predispone i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni.
  2. Nomina le Commissioni istituite per l a propri a organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi sociali.
  3. Delibera circa  l’indirizzo,  lo  svolgimento  e  l’estensione  dell’attività,  nei limiti  del presente  Statuto e delle deliberazioni  dell’Assemblea;
  4. Formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei Soci;
  5. Predispone i  Rendiconti   consuntivi  e  preventivi,  con le  relazioni   da  sottoporre all’Assemblea dei Soci.

 

Art. 16) Il Consiglio dovrà essere convocato con avviso scritto, spedito per posta o per  email a tutti suoi componenti almeno tre giorni liberi, prima di quello d ella sua riunione.
Per la validità dell’adunanza dcl Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà, più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
In caso di urgente necessità l’adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per essere valida l’adunanza stessa, occorrerà la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

 

Art. 17) I consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore, decadranno dalla loro carica. Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno nell’ordine i primi esclusi, in base al numero dei voti che hanno ricevuto. Questi ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del quadriennio, e potranno essere rieletti.

 

 

IL PRESIDENTE

 

Art. 18) li Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo: si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa apertura di conti correnti postali e bancari,  con  facoltà  di delegare temporaneamente ad altri soggetti l’esercizio di tali poteri.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente più anziano di età oppure da quello designato dal Presidente.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del Consiglio Direttivo, sia a soci ordinari.

I soci che intendono presentarsi alla carica di Presidente, devono presentare regolare candidatura alla segretaria dell’Associazione, almeno 10 (dieci)  giorni  prima dell’Assemblea indetta per l’elezione del Presidente.

L’AMMINISTRAZIONE

Art. 19) Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci e qualunque entrata non costituente reddito, costituiscono le disponibilità necessarie per provvedere al   conseguimento   degli  scopi   istituzionali  dell’Associazione    in    base   ai    predisposti rendiconti preventivi. I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.

l documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario in forza di espressa delega rilasciata dal Presidente, o dal Tesoriere se è persona diversa dal Segretario.

 

Art. 20) L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia col primo Gennaio e termina con il trentuno Dicembre di ogni anno.
Per la gestione sociale è compilato dal Tesoriere, un apposito rendiconto di previsione approvato dal Consiglio, prima di esser sottoposto alla delibera della Assemblea.
Tale rendiconto è annuale e corrisponde alla durata dell’esercizio finanziario. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva.

 

Art. 21) Il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre di ciascuno anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisorì dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell’Associazione a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea, nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio.

 

Art. 22) I beni immobili di cu i l’Ente divenisse proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23) Il controllo dell’amministrazione  dell’Associazione  è affidata  ad  un  Collegio composto di tre Revisori nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica un quadriennio e possono essere  riconfermati. Essi hanno il libero accesso alla intera contabilità dell’Associazione in ogni tempo: in ogni caso dovranno effettuare una verifica completa della  situazione  economico-finanziaria  con   cadenza   trimestrale.   Ove   emergano irregolarità sono tenuti a convocare senza indugi o l’Assemblea dei Soci, al pari di quei casi nei quali si registra l’impossibilità e/o inerzia dell’organo naturalmente competente.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro) anni solari in coincidenza con i! Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità seguite per l’elezione  dei componenti  il Consiglio  Direttivo.  Essi  nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci dell’Associazione che abbiano compiuto i! 40° anno di età e che non rivestano altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 25) L’Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare  lo scioglimento dell’Associazione.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell’Ente, che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future, diverse disposizioni di legge.


Art. 26)
l Revisori dei Conti in carta al momento della messa in liquidazione, esercitano !e proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

 

DISPOSIZIONE FINALE E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 27) Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da un decimo della totalità dei soci aventi diritto di voto. Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l’Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per !a validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l’intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritti di voto e il voto favorevole di due terzi più uno degli intervenuti.

 

Art.  28)  Per  tutte le  materie  non  contemplate  dal presente Statuto o riflettenti le modalità di  funzionamento  dei  singoli  organi  sociali  e  dei  servizi  riservati  ai  soci, si provvede con appositi regolamenti, o ai sensi del Codice Civile

LO STATUTO

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